I documenti necessari per avviare una separazione o un divorzio.

Occorre precisare innanzitutto che i certificati necessari per avviare una pratica di separazione o divorzio (giudiziale o consensuale) possono essere richiesti in carta libera, ai sensi dell’art. 19 della legge 6/03/1987 n.74, specificando che sono ad uso separazione o divorzio e sono esenti da imposta di bollo (talvolta il Comune richiede dei diritti di segreteria che ammontano a pochi centesimi di euro). Presso molti Comuni italiani questi certificati possono essere richiesti ed ottenuti anche on line e sono legalmente equiparati alla copia cartacea. 
Attualmente, con l’entrata a regime dell’Anagrafe della popolazione residente ANPR è possibile scaricare i propri certificati online, tramite autenticazione SPID.

NB: È necessario che i documenti predetti non siano stati rilasciati da più di sei mesi, onde evitarne la ripetizione.

Quali sono i documenti necessari per avviare la pratica di separazione consensuale innanzi al Tribunale di Ravenna?

Per avviare la pratica di separazione consensuale servono, in via generale:

estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (si richiede presso il Comune, Ufficio di Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio);
certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l’autocertificazione);
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
copia di un documento di identità di entrambi i coniugi;
copia del codice fiscale di entrambi i coniugi.
 
 
Per avviare, invece, una pratica di separazione giudiziale occorrono i seguenti documenti:
 
estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (si richiede presso il Comune – Ufficio Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio);
certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l’autocertificazione);
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del ricorrente;
copia di un documento di identità del ricorrente;
copia del codice fiscale del ricorrente.
Quali documenti sono necessari per avviare la pratica di divorzio davanti al Tribunale di Ravenna?

Per avviare la pratica di divorzio congiunto, ovvero di cessazione degli effetti civili di matrimonio servono, in via generale:

estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (si richiede presso il Comune – Ufficio Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio);
certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l’autocertificazione);
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
copia di un documento di identità di entrambi i coniugi;
copia del codice fiscale di entrambi i coniugi.
 

Nel caso invece non vi sia accordo tra le parti, servono, in via generale:

estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (si richiede presso il Comune – Ufficio Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio);
certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l’autocertificazione);
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del ricorrente;
copia di un documento di identità el ricorrente;
copia del codice fiscale di entrambi i coniugi.

E‘ possibile trasferire la proprietà dell’immobile in sede di separazione o divorzio consensuale presso il Tribunale di Ravenna?

Sì, la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto, nell’esigenza di dare immediata regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, “l’idoneità del verbale di separazione consensuale, in relazione alla sua natura giuridica ed al contenuto consentito dalla legge, di essere mezzo idoneo di trasferimento o di rinuncia di diritti reali immobiliari” (Cass. 4306/1997). Il Tribunale di Ravenna, consente il trasferimento dei diritti reali immobiliari (tra cui la proprietà) in sede di separazione o divorzio in favore di uno dei coniugi o dei figli, nel rispetto dei dettami del codice civile attraverso una procedura specifica.

E‘ possibile avvalersi del gratuito patrocinio?

Sì, l’avvocato Elisa Pelella è tra gli avvocati abilitati al al gratuito patrocinio.

In che modo sono classificate le spese ordinarie e le spese straordinarie per il mantenimento dei figli?

Al fine di dare maggior chiarezza alla classificazione delle spese suddette, anche il Tribunale di Ravenna ha adottato uno specifico protocollo, in cui vengono catalogate le spese straordinarie e – salvo diverse ed ulteriori determinazioni da adottarsi in relazione al caso concreto – le spese che necessitano o meno di preventivo accordo tra i genitori, prima di essere sostenute.

E’ possibile con unico atto procedere alla separazione ed al divorzio?

La riforma Cartabia, ha definitivamente ammesso, il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, una delle novità più importanti in materia di diritto di famiglia è individuata nell’art 473 bis n. 49 c.p.c, ove viene data la possibilità alle parti di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, unitamente alla domanda di separazione.

Per l’esame del caso specifico, entrare nei dettagli delle considerazioni sopra esposte e stabilire come meglio procedere, si rende opportuno concordare un appuntamento.